Statuto

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Art. 1 Denominazione e Sede Nel rispetto del codice civile , della Legge 383/2000 ed in osservanza delle norme della Legge Regionale dell'Emilia Romagna n°34 del 9 dicembre 2002 è costituita in Casalgrande l'Associazione di Promozione Sociale senza fini di lucro denominata Polvere di stelle con sede legale in via Castello n° 2/c . La durata dell'Associazione è illimitata. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Scopi dell'associazione Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate ai principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della  persona. Scopo dell'associazione è :

  • Promuovere lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione  dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità individuali .
  • Promuovere iniziative per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali.
  • Promuovere e promulgare la ricerca e promozione culturale, etica e spirituale dei suoi associati .
  • Incentivare tutte quelle attività tese al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali.
  • Reperire fondi per potenziare e qualificare il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F) della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria  dell'Istituto Santa Dorotea .
  • Reperire fondi per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Istituto Santa Dorotea.
  • Reperire fondi per potenziare e qualificare il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F) delle Scuole dell'Infanzia e Primarie del territorio regionale.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Art. 3 Gli Associati Sono ammessi a far parte dell'Associazione illimitatamente tutte le persone fisiche e persone giuridiche che condividano gli scopi  dell'associazione. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su richiesta scritta del richiedente nella quale dovrà  specificare le proprie complete generalità , in base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del associato, il diniego va motivato. L'ammissione dell'associato è subordinata al versamento della quota associativa annuale e all'approvazione dell'assemblea. Non è ammessa la figura dell'associato temporaneo ,la quota associativa non è trasmissibile.

Art. 4 Diritti e doveri degli associati Gli associati sono obbligati a: a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione; c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo; d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito; Gli associati hanno diritto: a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto; c) ad accedere alle cariche associative; d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne una copia a proprie spese. Agli associati possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa  documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal comitato direttivo per ogni singola attività.

Art. 5 Recesso/Esclusione dell'associato Per recedere dall'associazione, l'associato deve inviare la comunicazione scritta al Comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. L'associato può essere escluso in caso di gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del associato è deliberata dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile , deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. Gli associati receduti e/o esclusi non possono ottenere la restituzione della quota versata , né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 6 Organi dell'Associazione Sono organi dell'associazione : a) L'assemblea degli associati ; b) Il Comitato direttivo; c) Il Presidente ; d) Il vice-Presidente; Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 7 L'Assemblea L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione. 1) L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota annuale d'iscrizione , può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta da un altro associato . Ogni associato non può ricevere più di due  deleghe. 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

  • a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
  • b) elegge i componenti del Comitato direttivo;
  • c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
  • e) delibera l'esclusione degli associati;
  • f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione all'associazione;
  • g) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo.

3) L'Assemblea straordinaria delibera:

  • a) le modifiche dello statuto;
  • b) lo scioglimento dell'associazione ;
  • c) la devoluzione del patrimonio residuo.

4) L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilancio , ogni qualvolta che il Presidente o il Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. 5) La convocazione dell'assemblea viene comunicata agli associati almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza con comunicazione scritta e avviso affisso nei locali della Sede. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati e l'intero Comitato direttivo. 6) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. 7) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. 8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni proprie dell'assemblea straordinaria ,che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 9) Le modalità di voto saranno decise dall'assemblea di volta in volta a seconda della necessità. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro e conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia a proprie spese.

Art. 8 Comitato Direttivo Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 13 eletti dall'Assemblea dei soci. Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica 1 anno e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Comitato decada dall'incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino al termine del mandato del Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri dei Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ,un Segretario . Al Comitato direttivo spetta di: a) curare l'esecuzione delle deliberazione dell'Assemblea; b) predisporre il bilancio; c) deliberare sulle domande di nuove adesioni; d) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci. e) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano. f) Il Comitato direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza dei Comitato direttivo, redatti a cura dei Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza ,  vengono conservati agli atti.

Art. 9 Il Presidente Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti deliberati dal comitato direttivo.

Art. 10 Risorse economiche L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: a) contributi volontari e quote di adesione degli associati b) contributi privati c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d) donazioni e lasciti testamentari; e) rimborsi derivanti da convenzioni; f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali. Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi tipo di mezzo finanziario che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione. L'eventuale avanzo di gestione viene reinvestito a favore delle attività e/o progetti istituzionali previste nello statuto , eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente fra gli associati. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 11 Bilancio L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 giorni , in casi di particolari circostanze si può ottenere la proroga di 180 giorni. Il bilancio è deposito presso la sede dell'associazione e almeno 20 giorni prima  dell'assemblea può essere consultato da ogni associato.

Art. 12 Scioglimento e devoluzione patrimonio L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 13 Disposizioni finali L'associazione può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita anche dai non associati. Possono inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

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